FAQ
Lo psicologo è un professionista della salute che interviene all’interno di diversi contesti (individuali, interpersonali, sociali, istituzionali e in ambito lavorativo) tramite l’utilizzo di strumenti e tecniche che hanno il loro fondamento in teorie, costrutti e modelli psicologici condivisi dalla comunità scientifica.
La professione di psicologo è ordinata dalla Legge 18/02/1989, n. 56, ed è disciplinata dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.
L’articolo 1 della Legge 18/02/1989 n. 56 definisce gli ambiti e le modalità di intervento dello psicologo, secondo quanto segue: “La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”.
L’articolo 2 della Legge 18/02/1989, n. 56 definisce i requisiti per l'esercizio della professione: "Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico".
Pertanto, può esercitare la professione di Psicologo chi:
ha conseguito una laurea quinquennale in Psicologia
ha svolto un tirocinio post-lauream della durata di un anno
ha superato l'Esame di Stato che consente l'iscrizione all'Ordine degli Psicologi (Sezione A)
No. Lo psicologo non essendo un medico non può prescrivere farmaci.
La prescrizione di farmaci è attività esclusiva del medico.